IL CONTRATTO DI VIAGGIO
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n.1 decreto legislativo n.111 del17.3.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
'tutto compreso', risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (guide,
accompagnatori ecc.) che costituiscano parte significativa del 'pacchetto
turistico’.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta
di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalla L. 27/12 (1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato
Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni da parte di Girus Viaggi s.r.l
è subordinata alla disponibilità dei posti. La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso
elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso
l'agenzia di viaggi venditrice.
L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà
al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del
contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente
paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti
dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art.1.3
CCV oltre che di venditore ex. art.4 Decr. Legisl. 111/1995, acquisendo
diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente
mandante.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno
fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio
del viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura dell'acconto da versare alla conferma della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza
dovrà essere effettuato il saldo sono così regolati: all’atto
della prenotazione il cliente è tenuto a versare un acconto del
25% della quota globale. Il saldo dovrà essere versato almeno 30
giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
antecedenti la partenza dovrà essere versato l’intero ammontare
all’atto della prenotazione.
Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo
il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
Peraltro l'organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti
i pagamenti direttamente effettuati dal consumatore al proprio mandatario
agente di viaggio sempre che gli stessi risultino conformi agli accordi
conclusi per iscritto tra lo stesso organizzatore e quest'ultimo.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in proporzione alla variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il
10%
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposti dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettati dal consumatore.
Nei casi i cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente,
o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di
importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Il consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente
dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 41° comma - oltre al costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura qui di seguito
indicata:
10% del prezzo fino a 61 giorni di calendario prima della partenza
20% del prezzo da 60 a 30 giorni di calendario prima della partenza
30% del prezzo da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
50% del prezzo da 19 a 10 gironi di calendario prima della partenza
75% del prezzo da 9 a 5 giorni di calendario prima della partenza
100% del prezzo negli ultimi 4 giorni prima della partenza
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta
in volta alla firma del contratto.
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio
o il soggiorno già intrapreso.
7)CAMBIAMENTO
Per cambiamento si intende la richiesta del consumatore di cambiare in
tutto o in parte i termini del pacchetto acquistato, con preciso riferimento
a data di partenza, luoghi di soggiorno, città di partenza e ritorno
del volo.
Le penali per i cambiamenti saranno così calcolate:
fino a 22 giorni prima della partenza: 5% del pacchetto
da 21 a 15 giorni:20%
da 14 a 7 giorni: 50%
da 7 giorni alla partenza: 100%
Nessun rimborso spetta a chi non si presenta alla partenza del viaggio.
8) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la
propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto
turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i
diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle modalità
di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda
da fatto allo stesso imputabile. Il consumatore può esercitare
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto dal
programma.
L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore
il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente
incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore
dipenda da una delle ipotesi previste dagli art. 12 e 13 d. lgs. 111/95
(forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo
partecipanti) e mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali
alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi
dell'art. 13 comma .1 d.lgs. 111/95).
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.
9) CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del cliente o dell’annullamento del pacchetto
turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli che
sostanzialmente riproducono il disposto degli articoli 12 e 13 DL. N.
111/95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali
anche in virtù del dettato dell’art 1469 ter Cod.Civ. (introdotto
dalla L. 52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo
cui ‘non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni
di legge’
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcimento in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello primario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti
e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
11) MODIFICHE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono considerate cause di forza maggiore:
scioperi, avverse condizioni meteorologiche, calamità naturali,
disordini civili o militari, problemi tecnici.
Questi ed altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali
nello svolgimento del viaggio/soggiorno. Trattandosi di cause di forza
maggiore, nessuna responsabilità è imputabile all’Organizzatore
ed ogni eventuale esborso supplementare che si dovesse rendere necessario
sarà totalmente a carico del consumatore.
12) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
ex art. 10 d.lgs.111/95 ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi
di trasporto c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte
le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata preventivamente.
Il cliente rinunciatario dovrà comunque corrispondere la quota
di iscrizione.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché
dei visti i soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni
fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno
eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
14)CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui
essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE cui il servizio
si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative
delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata
la scelta del consumatore - il tour operator si riserva la facoltà
di fornire una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.
15)REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo
nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi
o convenzioni sopra citate.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sull a responsabilità
degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) responsabilità dell'organizzatore
in ogni caso il limite il risarcitorio per danni diversi da quelli alla
persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal
per qualsiasi altro danno" previsto dall'art 13 n~ 2 CCV.
17)OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore
per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di
quest'ultimo.
18)RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dell'art.19 1-comma d.lgs.111/95, deve denunciare
sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi
del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione
o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire
all'organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località dì partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni
turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza
richiesta dal precedente art.14 al fine di ricercare una pronta ed equa
soluzione.
Analogamente dovrà prevedere l'organizzatore, anche nel caso di
reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una
sollecita risposta alle richieste del consumatore.
19)ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20) FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi,
ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n.5 Decr.
Legisl. n.111/95.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione i viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. n° e n° 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali ai contratto i vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 3 1 - comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art.
91° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.)
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turisti (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n. 38
La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

